Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati, con il Senior Partner Avv. Daniele Braccini, coadiuvato per gli aspetti fiscali dal Collaboratore Avv. Gianfranco Maccarone, all’esito di due distinti procedimenti cautelari promossi dinanzi al Tribunale di Prato nell’interesse di una cordata di condòmini, ha ottenuto l’emissione, nei confronti dell’appaltatore (assistito dallo Studio Melone Porzio di Novara) e dell’istituto di credito cessionario (assistito dallo Studio Bonelli Erede di Milano), di un provvedimento ex art. 700, c.p.c., che inibisce a questi ultimi l’utilizzazione, in qualsivoglia forma, di crediti fiscali derivanti da lavori incentivati ai sensi dell’art. 119, D.L 34/2020 (c.d. “Superbonus 110%”), crediti di cui è stata fatta valere la radicale inesistenza in ragione della mancata realizzazione dei lavori.

La disciplina applicabile prevede infatti che, in ipotesi di utilizzazione del credito fiscale inesistente, il primo destinatario del recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate sia il committente / condomino, nei cui confronti può inoltre essere irrogata una sanzione pari, nel massimo, al 200% dell’inesistente credito d’imposta.

L’unico strumento idoneo ad impedire la verificazione di un pregiudizio economico tale da risultare, per proporzioni, irreparabile consiste appunto nell’impedire l’utilizzazione del credito d’imposta inesistente.

Non constano ad oggi precedenti giurisprudenziali di segno analogo.

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